COMPENSAZIONE IVA

Il Decreto Legislativo del 01/07/2009 n. 78 convertito con la legge del 03/08/2009 n. 102 ha introdotto nuove regole per ostacolare l’abuso di illecite compensazioni di crediti inesistenti. La limitazione più importante riguarda la compensazione orizzontale relativa ad un credito Iva che supera 10.000 €.

Credito Iva dal 01/01/2010 Compensazione orizzontale (mod. F24) Compensazione verticale  (Iva per Iva)
Fino a 10.000 € Libera Compensazione libera
Da 10.001 € a 15.000 € Dal giorno 16 del mese successivo alla presentazione del modello Iva annuale senza visto di conformità
Da 15.001 € Dal giorno 16 del mese successivo alla presentazione del modello Iva annuale con visto di conformità

Dal primo gennaio 2010 è possibile compensare crediti Iva superiori a 10.000 € annui dopo avere effettuato l’invio telematico della dichiarazione Iva. Tale decreto ha previsto anche l’invio telematico della dichiarazione Iva anticipato da febbraio dell’anno successivo al periodo d’imposta.
La compensazione di crediti Iva fino a 10.000 € può essere effettuata dal giorno successivo a quello in cui si è chiuso il periodo d’imposta nel quale si è formato il credito con qualsiasi altra imposta o contributo dovuto.
La compensazione del credito annuale o trimestrale dell’Iva, per importi superiori a 10.000 € annui, può essere effettuata a partire dal giorno sedici del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell’istanza di rimborso trimestrale da cui il credito emerge.
I contribuenti che vogliono utilizzare in compensazione crediti relativi all’Iva per importi superiori a 15.000 € annui, hanno l’obbligo di richiedere l’apposizione del visto di conformità relativamente alle dichiarazioni dalle quali emerge il credito. Lo scopo del visto di conformità è quello di attestare che il credito esposto nella dichiarazione esista.
I soggetti titolari di partita Iva che effettuano il pagamento mediante modello F24 con modalità telematiche e che intendono effettuare una compensazione orizzontale di un credito Iva per importi superiori a 10.000 € annui, devono utilizzare un canale telematico esclusivo per tali operazioni.
I limiti appena descritti non si applicano alla compensazione Iva con Iva, la cd. compensazione verticale o interna.