La liquidazione dell’Iva di gruppo prevede che sia i versamenti periodici che il conguaglio di fine anno dell’imposta vengano effettuati dalla società controllante, che determina l’imposta da versare o il credito del gruppo, attraverso la compensazione dei debiti e dei crediti risultanti dalle liquidazioni di tutte le società partecipanti e trasferiti al gruppo.
Il vantaggio finanziario di tale procedura consiste nella possibilità di elidere automaticamente all’interno del gruppo le posizioni creditorie di alcune società con quelle debitorie di altre.
La liquidazione dell’Iva di gruppo può essere utilizzata solamente dalle società di capitali, che detengono una percentuale superiore al 50% del capitale delle società controllate.
Le azioni o quote di partecipazione di ogni società controllata devono essere possedute dalla società controllante o da un’altra società appartenente al gruppo per una percentuale superiore al 50% del loro capitale sociale.
Entro il termine stabilito per la liquidazione dell’Iva, la società controllante deve calcolare l’ammontare complessivo dell’imposta a debito o a credito risultante dalla somma algebrica dei crediti e debiti d’imposta liquidati nel periodo dalle singole società che partecipano alla procedura di compensazione.
Entrando nel dettaglio, la società controllante e le società controllate devono effettuare le liquidazioni periodiche dell’Iva (mensili o trimestrali) nel registro delle fatture emesse e dei corrispettivi.
Per evitare il diffondersi di pratiche elusive, dal 1 gennaio 2008 le società che entrano per la prima volta nella liquidazione dell’IVA di gruppo, non possono trasferire alla capogruppo il credito dell’anno precedente.
La società controllante, in un’apposita sezione del registro riassuntivo, deve riportare le risultanze mensili o trimestrali proprie e di ciascuna società appartenente al gruppo, evidenziando l’ammontare dell’imposta complessivamente dovuta (saldo a credito o a debito) da essa e dalle società controllate ed eseguire il relativo versamento; se dal calcolo effettuato risulta una posizione creditoria, il relativo importo sarà conteggiato in detrazione del mese o del trimestre successivo, mentre nel caso in cui vi sia una posizione complessiva debitoria, dovrà essere effettuato il versamento; In entrambi i casi, è la società controllante l’unico soggetto legittimato ad effettuare le detrazioni e i versamenti relativi all’Iva di gruppo, attraverso il modello F24.
Solamente la società controllante è legittimata a chiedere il rimborso dell’eventuale eccedenza Iva ottenuta dalla liquidazione dell’Iva di gruppo; tale rimborso viene richiesto dalla società controllante all’atto della presentazione del prospetto riepilogativo Iva 26PR in allegato al modello IVA 26LP - Prospetto delle liquidazioni periodiche.
Sia la società controllante che le società controllate che utilizzano il regime di liquidazione dell’Iva di gruppo, devono provvedere a compilare e presentare nei termini ordinari (dal 1 febbraio al 30 settembre 2010) la dichiarazione annuale Iva.
La società controllante deve rinnovare l’opzione di utilizzo del regime della liquidazione Iva di gruppo ogni anno.
Edi-Max gestisce l'Iva di gruppo qualora sia attivata la sincronizzazione di più database facenti parte dello stesso gruppo aziendale.